Accesso civico

La riforma del Decreto Trasparenza (D.lgs. n.33/2013), realizzata con l’entrata in vigore del D.lgs. n.97/2016 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonchè di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha introdotto nell’ordinamento giuridico il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Alla luce della riforma, pertanto, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli, nel rispetto dell'articolo 7 del D.lgs. n.33/2013.

Ferma restando la possibilità di esercitare il tradizionale diritto di accesso documentale, disciplinato dalla Legge n.241/1990, rivolto a soggetti titolari di interessi qualificati corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate, il novellato istituto dell’accesso civico ne prevede due diverse fattispecie, indicate di seguito, le cui modalità di esercizio sono descritte nelle pagine web raggiungibili dai relativi collegamenti ipertestuali.

Accesso civico “semplice” - art. 5, comma 1, del D.lgs. n.33/2013 – allo scopo di richiedere documenti, informazioni e dati che l’Agenzia abbia omesso di pubblicare nella sezione della home page denominata “Amministrazione Trasparente”.

Accesso civico “generalizzato” - art. 5, comma 2, del D.lgs. n.33/2013 – al fine di richiedere esclusivamente dati e documenti detenuti dall'Agenzia e ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.lgs. n.33/2013.

Registro degli Accessi
L’Agenzia, in linea con le raccomandazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha istituito una raccolta organizzata delle richieste di accesso distinto per tipologia (c.d. Registro degli accessi), contenente i dati definiti dalla Delibera A.N.AC. n. 1309/2016 che riporta, per ogni istanza conclusa nel semestre di riferimento, la data di presentazione, la sintesi dell’oggetto, la presenza di eventuali controinteressati, l’esito della richiesta e la data della decisione”. 

Il set di dati attualmente pubblicati, aggiornati semestralmente, subiranno un progressivo ampliamento sia in funzione del grado di sviluppo dei sistemi informativi, che in rapporto alle procedure di anonimizzazione, necessarie al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
data di aggiornamento: 18/03/2020