Farmacie Comunali
Il servizio a Roma
Il numero delle farmacie, la dislocazione delle singole sedi e la zona di perimetrazione di ciascuna di esse, è oggetto di programmazione a mezzo di una pianta organica delle farmacie di ciascun comune ai sensi dell’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la cui formazione e revisione è di competenza regionale.
Il numero delle autorizzazioni fu stabilito in modo che vi fosse una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una ogni 4.000 abitanti negli altri comuni, ma l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (di seguito, L. 27/2012 o “decreto liberalizzazioni”) prevede che il numero di autorizzazioni aumenti a una ogni 3.300 abitanti, oltre alla possibilità di aprire nuove farmacie (entro il limite del 5% delle sedi):
- nelle stazioni, porti, aeroporti e aree autostradali di grande affluenza dove non sia già presente una farmacia nel raggio di 400 metri;
- nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri.
Queste nuove farmacie dovranno essere localizzate in modo tale da garantire maggiore migliore accessibilità al sistema farmaceutico, attraverso una equa distribuzione sul territorio anche in zone scarsamente abitate.
La titolarità del servizio spetta dunque alle Regioni tramite le ASL; quando i comuni esercitano la prelazione prevista dall’art. 9 della L. 475/1968 (“La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune”) essi acquisiscono la mera titolarità della sede della farmacia, intesa come diritto di impianto e di esercizio. La L. 27/2012 ha stabilito però che le ulteriori farmacie (o comunque quelle vacanti) derivanti dai nuovi limiti in rapporto agli abitanti, non possano essere prelazionate dai Comuni.
La normativa di settore, dettata dalla L. 362/1991, prevede che le farmacie siano gestite dai Comuni secondo le formule organizzative indicate dalla normativa generale sui servizi pubblici, con le sole precisazioni derivanti dalla specificità del settore per quanto riguarda l’istituto dell’esternalizzazione, nonché la possibile composizione della compagine societaria. Il decreto liberalizzazioni ha confermato l’esclusione delle farmacie comunali dalla nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Nel quinquennio 2007-2012 il numero totale di farmacie a Roma è passato da 711 a 744 e quelle comunali è arrivato a 43, aumentando di 3 unità.
(ultimo aggiornamento: 5 settembre 2012)