Farmacie Comunali
Il servizio a Roma
Il numero delle farmacie, la dislocazione delle singole sedi e la zona di ciascuna di esse è oggetto di programmazione a mezzo di una pianta organica di ciascun Comune ai sensi dell’art.2 della L. 2 aprile 1968, n.475, la cui formazione e revisione è di competenza regionale.
La titolarità del servizio spetta dunque alle Regioni tramite le a.s.l.; quando i Comuni esercitano la prelazione prevista dall’art.9 della L.475/1968 (“La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal Comune”) essi acquisiscono la mera titolarità della sede della farmacia, intesa come diritto di impianto e di esercizio.
La normativa di settore vuole che le farmacie possano essere gestite dai Comuni secondo le formule organizzative previste dalla normativa generale sui servizi pubblici, con le sole precisazioni derivanti dalla specificità del settore stesso per quanto riguarda l’istituto dell’esternalizzazione nonché circa la possibile composizione della compagine societaria.
A Roma le sedi farmaceutiche previste in pianta organica sono pari a 718: le farmacie attualmente presenti sono 711, di cui 41 comunali.